Vigilanza antincendio

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Vigilanza antincendio
Dettagli del prodotto
Tipologia: Servizi antincendio
Per Vigilanza Antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.
Tale servizio, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici nel caso si verifichi l'evento dannoso.
Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 261/1996:
- teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
- locali ove si svolgono trattenimeti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.
Prima dell'inizio dello spettacolo i vigilanti antincendio di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonchè la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Analoga informazione è fornita al Comando provinciale dei vigilanti antincendio.
Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigilanti antincendio incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi. Al termine dello spettacolo, i vigilanti antincendio incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto e acquisito agli atti del Comando provinciale dei vigilanti antincendio per gli eventuali, successivi adempimenti.